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Ordinanza — n. 6828/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds regarding mandatory compensation for mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6828/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were generic and unfounded. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 6, of the Penal Code by not accepting a mere offer of compensation without actual payment. The court ruled that the lower court correctly applied prevailing jurisprudence requiring the victim to receive actual, unconditional monetary compensation to establish the mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 6, c.p.; Art. 616, c.p.p.: The appeal is inadmissible when based on generic and unfounded criticisms, as the lower court correctly applied the requirement that a mitigating circumstance for compensation must involve an actual, unconditional offer of full damages.

Parole chiave

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mitigating circumstance compensation inadmissible appeal grounds actual monetary payment unconditional offer requirement generic legal criticism risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento indennità per torto morale

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 6, c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015
Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018
Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURI ALESSANDRO nato a TORINO il 13/06/1998 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 6.2.2020, aveva condannato Muri Alessandro alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 56, 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p., insistendo per la rituale comunicazione della offerta di risarcimento del danno derivante da reato ad opera dell'imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure del tutto generiche e manifestamente infondate, posto che la corte territoriale, nell'evidenziare come ai fini della integrazione della invocata circostanza attenuante non sia sufficiente la manifestazione di volontà risarcitoria, dovendo intervenire l'indennizzo in limine litis, quantomeno mediante offerta reale, ha reso una decisione in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, c.p., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo, nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Rv. 265831;

Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis