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Ordinanza — n. 6827/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based challenges on sentencing not reviewable at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6827/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reform of the sentence for aggravated theft, citing generic defects in sentencing calculation. The court rejected these arguments because they concern the merits of the sanction and are not reviewable in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Generic challenges regarding the merits of the sentencing determination are inadmissible in cassation proceedings, which are limited to reviewing legal violations and specific defects of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic merit challenges sentencing proportionality review jurisdictional proceeding limits procedural costs award esame di cassazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGNANI DANIELA nato a TORINO il 10/02/1973 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in favore dell'imputata la sentenza con cui il tribunale di Ivrea, in data 24.11.2017, aveva condannato Trignani Daniela alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di dosimetria della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure del tutto generiche, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.1