Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms lacking specific argumentation against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's criticisms were generic and focused on the merits rather than specific legal errors. The appellant argued that the lower court relied solely on the victim's statements without sufficient corroboration, but the court noted these points were already addressed in the appellate decision. The court ruled that such general challenges do not meet the standard for cassation review and that victim statements can independently establish criminal liability when supported by other evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they consist of generic merit-based criticisms that fail to provide specific, reasoned arguments against the lower court's findings, as such reviews are reserved for the appellate jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUFE MARIO nato il 22/06/1987 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; # f FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Biella, in data 11.2.2019, aveva condannato Cufe Mario alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 110, 582, 583, c.p., commesso in danno di Bertoli Andrea, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Cufe, lamentando violazione di legge, in quanto la corte territoriale ha fondato la sua decisione solo sulle dichiarazioni della parte civile, prive di adeguati riscontri.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Del resto, come è noto, secondo quanto affermato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi / testimone (cfr.
Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. / 253214). Senza tacere che nel caso in esame la corte territoriale ha individuato nel contenuto del certificato medico in atti acquisito e nelle dichiarazioni rese dalla teste Cagna Valentina, oggettivi elementi di riscontro al narrato della parte civile. Sicché il ricorso appare anche manifestamente infondato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.