Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms and lack of specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a conviction for aggravated continued theft, arguing for reduced recidivism and maximum mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms that merely repeated arguments already dismissed in the appellate court without providing specific, reasoned refutation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic merit-based criticisms or mere repetition of arguments already rejected in lower courts are inadmissible as they fail to meet the requirement of specific, reasoned argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MASCIO STEFANO nato a ROMA il 21/12/1967 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente, limitatamente alla determinazione dell'entità della pena, in senso favorevole all'imputato, la sentenza con cui il tribunale di Aosta, in data 28.11.2018, aveva condannato Di Mascio Stefano alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato continuato, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, di mancata esclusione della ritenuta recidiva e di mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., nella loro massima estensione. Con conclusioni del 12.10.2022, il difensore di fiducia, avv. Oliviero Guichardaz, del Di Mascio insiste per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R