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Ordinanza — n. 6823/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms and failure to cite specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Capizzi Massimiliano inadmissible. The appellant challenged a conviction for attempted aggravated theft, arguing violations regarding non-punishability, recidivism, and sentencing reduction. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms that were already addressed in the lower courts' decisions.

Regesto Legislator

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Art. 609, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms that do not specifically address the reasoning of the lower court judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms non-punishability exception recidivism exclusion sentencing reduction attempt tentato furto aggravamento della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis, c.p.
Art. 609, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI MASSIMILIANO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 08/08/1973 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Novara, in data 4.6.2019, aveva condannato Capizzi Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furto aggravato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Capizzi, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; mancata esclusione della ritenuta recidiva, di mancata applicazione della riduzione prevista per il tentativo nella massima estensione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma