Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms and failure to substantiate prescription defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Grosso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Grosso challenged a lower court's conviction for bankruptcy-related crimes, arguing issues such as lack of guilt, statutory non-punishability, and the prescription of the offense. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms unsuitable for a cassation review and insufficiently substantiated, particularly regarding the prescription defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms or unsubstantiated defenses like prescription, failing to provide specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO ALBERTO nato a TORINO il 09/04/1977 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; I FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Asti, in data 16.11.2017, aveva condannato Grosso Alberto alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati in materia fallimentare in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Grosso, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in punto di inadeguata ovvero omessa valutazione delle risultanze processuali e dei mortivi di appello; di insussistenza dei reati in addebito; di esclusione della punibilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 49, c.p.; di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; di dosimetria della pena; di errata valutazione della pretesa civilistica. Con memoria del111.10.2022 il difensore di fiducia del Grosso, avv. Andrea Castiglione, insiste per l'accoglimento del ricorso, deducendo anche l'intervenuta estinzione "del reato" per sopravvenuta prescrizione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, in gran parte anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Del pari del tutto generica appare il rilievo contenuto in memoria sulla intervenuta prescrizione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis