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Ordinanza — n. 6821/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not specific enough for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sisti Armando inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's acquittal on specific charges and the assessment of an aggravating circumstance, arguing insufficient evaluation of trial evidence. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms that merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing the specific, reasoned critique required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms that fail to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision, as such arguments are not scrutinizable at the stage of legal review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms specific reasoned critique appellate court review procedural costs award riscossione di pene pecuniarie risarcimento alle vittime di reati ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISTI ARMANDO nato a FIVIZZANO il 23/05/1960 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; # FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Cuneo, in data 6.2.2020, aveva condannato Sisti Armando alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi E) e G) dell'imputazione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al prevenuto, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Sisti, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 585, c.p. Con memoria del 30.9.2002 il difensore di fiducia del Sisti, avv. Lorenzo Repetti, insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, in gran parte anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i