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Ordinanza — n. 6818/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failing to specify legal grounds and factual elements as required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Miccoli Fabio Agostino inadmissible due to a violation of procedural rules regarding the formulation of grounds. The appellant argued for the annulment of a second-instance judgment based on vague claims of insufficient motivation and misrepresentation of evidence without detailing specific legal or factual reasons. The court ruled that the appeal failed to meet the mandatory requirement under Article 581 of the Code of Criminal Procedure to explicitly state the supporting legal and factual elements, rendering the entire remedy inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the legal grounds and factual elements supporting the request, as such generic articulation violates the statutory requirements for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility specific grounds requirement factual elements specification legal grounds articulation procedural violation penalty motivi di cassazione rispetto dei requisiti formali riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co.
Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCOLI FABIO AGOSTINO nato a CUORGNE il 20/02/1981 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente, limitatamente alla determinazione dell'entità della pena, in senso favorevole all'imputato, la sentenza con cui il tribunale di Ivrea, in data 28.6.2017, aveva condannato Miccoli Fabio Agostino alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli ai capi a);

b) e d) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del Miccoli; carenza di motivazione e travisamento della prova, anche in ordine alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma