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Ordinanza — n. 6817/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against Art. 599-bis sentence dismissed as inadmissible under simplified procedure for evident lack of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible under the simplified procedure mandated by Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence reducing the penalty under Article 599-bis, citing violations regarding the defense, evidence, and procedural instigation. The court ruled that the appeal was evidently inadmissible because it lacked the necessary legal grounds required for the simplified procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5 bis c.p.p.; Art. 599 bis c.p.p.: Appeals against sentences pronounced under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are subject to a simplified procedure for declaring inadmissibility when the grounds are evidently lacking.

Parole chiave

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simplified procedure cassation appeal evident inadmissibility Article 599-bis Code of Criminal Procedure allegazioni inverosimili ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, co. 5 bis c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 599 bis c.p.p.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, peraltro con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAPELLESE LEONARDO nato a TERNI il 30/01/1985 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avyAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; l FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Carapallese Leonardo la pena ritenuta di giustizia, comminatagli dal tribunale di Terni in data 18.6.2018, in relazione ai reati ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di corretta instaurazione del procedimento innanzi alla corte territoriale, non essendovi stata alcuna indicazione, successivamente alla prima udienza, sulla presenza alle successive udienze del codifensore del prevenuto, avv. Massimo Oreste Finotto; di determinazione della pena, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; di incompleta corretta instaurazione del contraddittorio; di mancata assunzione di prova necessaria; di insussistenza del reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000; di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato; di irritualità della convocazione dell'imputato innanzi all'organo del fallimento; di contraddittorietà della motivazione con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; di violazione del diritto di difesa; di travisamento della prova.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, peraltro con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così decis