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Ordinanza — n. 6813/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court provided independent reasoning beyond mere reference to first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court had not merely referenced the first-instance judgment but provided independent reasoning. The appellant argued the lower court failed to address his defense points, yet the court found explicit refutation of these grievances in the appellate decision's text. Consequently, the appeal was rejected as based on manifestly unfounded objections, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court, instead of simply referring to the first-instance judgment, provides its own independent reasoning that specifically addresses and refutes the appellant's grievances.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded independent reasoning reference to first instance procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC RAMBO nato a ROMA il 10/12/1987 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; t FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 8.3.2019, aveva condannato Ahmetovic Rannbo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui ai capi a);

c) e d), in rubrica ascrittigli, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo d), perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Ahmetovic, vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, al fine di disattendere le doglianze difensive articolate con l'atto di appello, si è limitata a fare riferimento per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure manifestamente infondate, apparendo evidente, sulla base della lettura della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, che la corte territoriale, lungi dal limitarsi a fare mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado ha seguito un autonomo percorso argomentativo, nel corso del quale ha specificamente disatteso, con congrua motivazione, le doglianza prospettate dall'appellante (cfr. pp. 6- 7- della sentenza oggetto di ricorso).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R