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Ordinanza — n. 6811/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility regarding assault charges and denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Fabrizio and Mario Rizzo inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The lower court had convicted the defendants for assaulting police officers with a fist and threats, explicitly denying generic mitigating circumstances due to the aggressive nature of the conduct. The Court rejected the arguments as manifestly unfounded and improper, ruling that the appellate court correctly evaluated the facts and legal requirements without needing a new merit review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the challenged judgment is not subject to cassation review or when the appeal improperly requests the Court to re-evaluate the merits of the case already decided.

Parole chiave

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inadmissible appeals assault on police generic mitigating circumstances manifestly unfounded Cassa delle ammende condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO FABRIZIO nato a AGRIGENTO il 26/08/1991 RIZZO MARIO nato a AGRIGENTO il 03/11/1986 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti Fabrizio e Mario Rizzo, con il primo motivo, deducono l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, e, con il secondo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche;

Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, per quanto accertato dalla sentenza impugnata, l'imputato ha colpito gli operanti con una gomitata (pag. 3 della sentenza impugnata) e li ha minacciati, opponendosi scientemente al loro operato; P Rilevato che la censura formulata dal ricorrente nell'escludere la commissione di una condotta positiva di aggressione agli operanti, si risolve in un'inammissibile sollecitazione alla Corte di legittimità a rinnovare la propria valutazione sul merito della regiudicanda; Ritenuto che parimenti è manifestamente infondata la dedotta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il loro diniego in ragione delle modalità del fatto e dell'assenza di elementi positivi atti a giustificare la loro concessione (pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7