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Ordinanza — n. 6809/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6809/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6809/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEMMAM HAFID nato il 30/06/1995 avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di SAVONA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente Temmam Hafid deduce l'errore nella legge penale nella determinazione della pena operata dalla sentenza di patteggiamento applicato impugnata, in quanto il Tribunale di Savona avrebbe ritenuto quale reato più grave quello di resistenza a pubblico ufficiale in luogo di quello di violazione di domicilio di cui all'art. 614, quarto comma, cod. pen. e in quanto l'aggravante prevista da tale ultima disposizione non potrebbe essere bilanciata con le attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6809/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 614, quarto comma, cod. pen. e in quanto l'aggravante prevista da tale ultima disposizione non potrebbe essere bilanciata con le attenuanti generiche;

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzione sostitutiva esecuzione della pena pene condizionali attenuazione libera della pena remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEMMAM HAFID nato il 30/06/1995 avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di SAVONA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente Temmam Hafid deduce l'errore nella legge penale nella determinazione della pena operata dalla sentenza di patteggiamento applicato impugnata, in quanto il Tribunale di Savona avrebbe ritenuto quale reato più grave quello di resistenza a pubblico ufficiale in luogo di quello di violazione di domicilio di cui all'art. 614, quarto comma, cod. pen. e in quanto l'aggravante prevista da tale ultima disposizione non potrebbe essere bilanciata con le attenuanti generiche;

Considerato l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita la ricorribilità per cassazione della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato che la pena applicata dal Tribunale è corrispondente a quella richiesta concordemente dalle parti nel verbale dell'udienza del 22 marzo 2022; Considerato che, comunque, la pena applicata non risulta illegale, in quanto non viola i limiti edittali, massimi e minimi, previsti per le fattispecie di reato contestate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ott