Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6808/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6808/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6808/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAKOVUEVIC DANIJELA nato il 21/09/1971 avverso la sentenza del 13/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che la ricorrente Danijela Jakovljevic, con unico motivo, deduce la violazione degli artt. 192, 530 cod. proc. pen. e dell'art. 378 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle censure svolte nell'atto di appello relativamente alla carenza dell'elemento soggettivo dell'imputata, in quanto la telefonata che la stessa aveva fatto al Pantano in data 26 luglio 2014 non sarebbe stata operata per avvertirlo della presenza in loco delle forze dell'ordine;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 378 cod. pen; Ordinanza — n. 6808/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato il ricorso appare inammissibile, in quanto la ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliate con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pagg. 71-72 della sentenza impugnata); Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione delle prestazioni d'invalidità procedure di ricorso cognizione del ricorso per cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 378 cod. pen
e dell'art. 378 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAKOVUEVIC DANIJELA nato il 21/09/1971 avverso la sentenza del 13/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che la ricorrente Danijela Jakovljevic, con unico motivo, deduce la violazione degli artt. 192, 530 cod. proc. pen. e dell'art. 378 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle censure svolte nell'atto di appello relativamente alla carenza dell'elemento soggettivo dell'imputata, in quanto la telefonata che la stessa aveva fatto al Pantano in data 26 luglio 2014 non sarebbe stata operata per avvertirlo della presenza in loco delle forze dell'ordine;

Considerato il ricorso appare inammissibile, in quanto la ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliate con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pagg. 71-72 della sentenza impugnata); Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il