Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically address sentencing motivation and lack of evidentiary basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court's reasoning contradicted testimonial evidence and contained a vitiating error regarding initial suspicion. The court rejected these claims because the appellant failed to specifically confront the sentencing motivation and offered no probatory foundation for the alleged errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal for lack of motivation is inadmissible if the appellant does not specifically confront the reasoning of the contested judgment and instead merely reiterates factual objections without specific grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATANGELO ELIA nato a AGNONE il 16/09/1988 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Dia Tatangelo, con il primo motivo, si duole della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, essendo emersi contrasti tra quanto dichiarato dall'imputato e le sommarie informazioni testimoniali rese dinanzi ai Carabinieri e quanto dichiarato in dibattimento, e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione, in quanto Tatangelo sarebbe stato in un primo momento indiziato del medesimo delitto;
Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e si limita a proporre deduzioni di fatto in sede di legittimità; Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente censura l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, in quanto il medesimo, essendo indagato, non poteva essere sentito quale testimone; Considerato che questo motivo, che costituisce una mera riproposizione della censura svolga genericamente nell'atto di appello, è manifestamente infondato, in quanto integralmente priva di fondamento probatorio (come evidenziato a pag. 11 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 o