Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6806/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks new merit review rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new merit review regarding false accusation charges and the use of statements from the victim's complaint. The court rejected this because the appellant merely requested a re-evaluation of facts without challenging the legal reasoning or specific evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Artt. 42 e 43 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant, despite formally alleging legal violations, merely requests a new assessment of the merits without confronting the court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal false accusation charges merit review request procedural inadmissibility court costs and fine principio accusatorio sufficienza della testimonianza falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 42 e 43 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, Rotili, Rv. 277965-01
Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, Rotili, Rv. 277965-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUDO FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 28/08/1972 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Francesco Crudo, con il primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen., con riferimento all'insussistenza del dolo di calunnia, con il secondo motivo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella querela dallo Sparacino. e, con il terzo motivo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al legittimo possesso degli assegni da parte dello Sparacino;

Considerato che il primo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno concordemente evidenziato plurimi elementi indiziari posti a fondamento della piena fondatezza dell'ipotesi accusatoria; Rilevato che il secondo motivo, volto a denunciare la violazione della legge processuale in ragione dell'utilizzo delle dichiarazioni rese nella querela dalla persona offesa, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (ex plurimis:

Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, Rotili, Rv. 277965-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il