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Ordinanza — n. 6805/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely requests merit review without challenging the court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient motivation under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, finding the appellant merely requested a new assessment of the merits without actually confronting the evidence presented regarding the forged document. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the strict requirements for a legitimate admissibility challenge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the appellant merely requests a new assessment of the merits without formally challenging the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merit review request lack of motivation challenge procedural costs award forged document evidence censura dell'accertamento dei fatti lacune probatorie vizi procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGHISI LUCA nato a MILANO il 15/09/1974 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Luca Manghisi, con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno congruamente rilevato plurimi circostanze indizianti atte a dimostrare la falsità dell'atto sottoscritto dal ricorrente e destinato all'autorità giudiziaria al fine di far ottenere al Karbou l'attenuazione della misura coercitiva in corso di esecuzione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobr