Ordinanza — n. 6804/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPINI CLARISSA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 16/10/1996 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che la ricorrente Clarissa Filippini, con il primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell' art. 507 cod. proc. pen., con il secondo motivo, l'omessa assunzione delle dichiarazioni rese dal teste Venturini ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., e, con il terzo motivo, la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 507 cod. proc. pen, art. 238 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, limitandosi a ribadire doglianze già svolte nei precedenti gradi di giudizio, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente e congruamente vagliato e disatteso tali censure con corretti argomenti giuridici (indicati a pag. 3, quanto alla richiesta di esame del Venturini e alle integrazioni probatorio richieste, a pag. 4 quanto all'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPINI CLARISSA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 16/10/1996 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che la ricorrente Clarissa Filippini, con il primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell' art. 507 cod. proc. pen., con il secondo motivo, l'omessa assunzione delle dichiarazioni rese dal teste Venturini ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., e, con il terzo motivo, la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, limitandosi a ribadire doglianze già svolte nei precedenti gradi di giudizio, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente e congruamente vagliato e disatteso tali censure con corretti argomenti giuridici (indicati a pag. 3, quanto alla richiesta di esame del Venturini e alle integrazioni probatorio richieste, a pag. 4 quanto all'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottob