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Ordinanza — n. 6803/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests a new merit review rather than legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Pasculli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pasculli argued that the lower courts failed to adequately demonstrate the evidentiary sufficiency for the crime under Article 73 of the 1990 Decree-Law and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appellant merely requested a new substantive review of the facts without engaging with the reasoning provided by the appellate and first-instance judgments.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant, while formally alleging defects of legality, merely requests a new appreciation of the merits without confronting the reasoning of the contested decisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review request evidentiary sufficiency mitigating circumstances Court of Cassation traffico aggravato di stupefacenti tossicodipendenza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 363, c. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCULLI GIUSEPPE nato a ANDRIA il 28/02/1956 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Giuseppe Pasculli, con il primo e il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione in ordine all'idoneità dimostrativa degli elementi indiziari relativi alla configurabilità del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che hanno congruamente valorizzato gli esiti delle intercettazioni telefoniche, del verbale di sequestro e del verbale di arresto);

Rilevato che il ricorrente, con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione effettiva, logica e congrua, ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ot