Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests a new merit review rather than legal argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Pasculli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pasculli argued that the lower courts failed to adequately demonstrate the evidentiary sufficiency for the crime under Article 73 of the 1990 Decree-Law and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appellant merely requested a new substantive review of the facts without engaging with the reasoning provided by the appellate and first-instance judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant, while formally alleging defects of legality, merely requests a new appreciation of the merits without confronting the reasoning of the contested decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCULLI GIUSEPPE nato a ANDRIA il 28/02/1956 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Giuseppe Pasculli, con il primo e il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione in ordine all'idoneità dimostrativa degli elementi indiziari relativi alla configurabilità del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che hanno congruamente valorizzato gli esiti delle intercettazioni telefoniche, del verbale di sequestro e del verbale di arresto);
Rilevato che il ricorrente, con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione effettiva, logica e congrua, ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ot