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Ordinanza — n. 6800/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking new merit review rather than legal error correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6800/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Battello against the Rome Court of Appeal inadmissible. Battello argued for a new assessment of the facts regarding the detention for drug trafficking, claiming a lack of motivation. The court ruled that this request merely asked for a re-evaluation of facts already properly judged by the lower court, which falls outside the cassation court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements already assessed by the court of first instance, and a request for a new merit review constitutes inadmissibility rather than a legitimate ground for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merit review jurisdiction factual assessment exclusive drug trafficking detention legal error correction infrazione qualificata LStup possesso illecito di stupefacenti contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella
Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone
226074; Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTELLO CRISTIAN nato a ROMA il 08/05/1988 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; _ OSSERVA iArJ Ritenuto che il ricorrente Iinà Battello deduce, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto all'insussistenza della condotta di detenzione a fine di spaccio accertata; Considerato che il motivo appare inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Rilevato, infatti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207044); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottob