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Ordinanza — n. 6799/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely requests a new merit review without engaging the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations regarding drug possession and sentencing logic but failed to engage with the lower court's detailed reasoning. The court ruled that the appeal was merely a request for a new merit review on points already adequately addressed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely requests a new merit review without confronting the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review request failure to engage reasoning procedural inadmissibility drug possession case inchiesta per reati di droga dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO FABRIZIO nato a ROMA il 01/02/1975 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente Fabrizio Virgilio deduce la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, con il secondo motivo la violazione degli artt. 73, primo e quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al possesso della sostanza stupefacente rinvenuta nell'intercapedine dell'ascensore e il vizio di motivazione sul punto e, con il terzo motivo, la manifesta illogicità del trattamento sanzionatorio inflitto dalla sentenza impugnata;

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pag. 3 della sentenza impugnata sull'esclusione dell'uso personale, alle pag. 3 e 4 quanto al possesso della sostanza stupefacente rinvenuta nell'intercapedine dell'ascensore e a pag. 4, quanto alla determinazione della pena), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza censurata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 o