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Ordinanza — n. 6798/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it merely requests new merit review without specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6798/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant formally alleged violations of procedural articles but essentially requested a new assessment of the merits without engaging with the specific reasoning of the lower courts regarding the drug purity and recidivism. The court rejected this approach, citing established precedent that such requests constitute an improper attempt to bypass the finality of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 192, 530 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal alleging violation of law or defect in reasoning is inadmissible if it merely solicits a new evaluation of the merits without specifically confronting the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal violation of law defect in reasoning new merit review procedural costs drug purity assessment recidivism recognition motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
pen., con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla mancata applicazione del quinto comma dell'art. 73, quinto comma, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa
Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa, Rv.
Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi
236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv.
Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino
216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKIL ASSEF ALESSIO nato a ROMA il 30/10/1988 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente Alessio Akil Assef, con i primi due motivi, deduce la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla mancata applicazione del quinto comma dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione sul punto;

Considerato i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che, ad esempio, ha valorizzato l'elevato grado di purezza, del 70%, della sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato), che si combinano, formando un unico corpo argomentativo (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595;

Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145); Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio della motivazione relativo al riconoscimento della recidiva, e il quarto, relativo alla violazione di legge e al vizio della motivazione relativo alla confisca disposta, sono meramente reiterativi di punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (a pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata e alle pag. 6 e 7 della sentenza di primo grado);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i