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Ordinanza — n. 6795/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a new merit review rather than challenging the legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Jawla Nfamara inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Although the appellant argued for the application of a special leniency provision, the court found the complaint merely requested a new assessment of the facts rather than a specific legal challenge to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant merely requests a new evaluation of the merits without specifically challenging the legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special leniency provision merit review prohibition Cassation procedural rules drug trafficking sentencing ristrettezza finanziaria circostanze attenuanti peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NFAMARA JAWLA nato il 20/12/1999 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Jawla Nfamara, con unico motivo, deduce la mancanza, l'I'illogicità manifesta e la contraddittorietà motivazione della sentenza impugnata in ordine all'omessa applicazione dell'attenuante di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha congruamente escluso la ricorrenza di un lucro di particolare tenuità in ragione dell'entità del corrispettivo, pari a circa cento euro, ricavato dall'imputato dalle cessioni di sostanza stupefacente accertate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre