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Ordinanza — n. 6794/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity and lack of specific motivation regarding sentencing excessiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to a lack of specific engagement with the lower court's reasoning. Although the appellant argued the appeal was rejected for genericity and flawed motivation, the court noted the appellant failed to specifically address the justification provided in the order. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for review of legality is inadmissible if the appellant does not specifically confront the motivation of the contested order, particularly when the order has already addressed the alleged genericity of the appeal grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Genericity of Appeal Lack of Specific Motivation Sentencing Excessiveness Recidiva Reiterata Procedural Costs ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIRO GENNARO nato a NAPOLI il 12/03/1987 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIr- dato avviso alle parti; r udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Gennaro Niro, con unico motivo, si duole dell'erronea declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità e del vizio di motivazione sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha congruamente rilevato come il motivo di appello volto a censurare l'eccessività della pena irrogata fosse generico e, comunque, nella specie la pena fosse stata determinata in misura equivalente al minimo edittale e la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale non consentiva di attribuire prevalenza alle attenuanti ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre