Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought merit review rather than legal error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Scarinci inadmissible and ordered him to pay court costs. Scarinci argued that the lower court failed to reclassify the offense under Article 73(5) of the Drug Trafficking Law and incorrectly denied mitigation under Article 73(7) due to insufficient supplier identification. The court rejected these claims because the appellant merely requested a new factual assessment without challenging the specific legal reasoning or evidence regarding the quantity of drugs and the vagueness of the supplier's name.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5 e 7, d.P.R. 309/1990; The Court of Cassation cannot review the merits of a case on appeal grounds; a request for a new factual appreciation constitutes an inadmissible appeal for lack of legal error.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINCI FRANCESCO nato a ORTONA il 05/10/1993 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Francesco Scarinci, con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che, ad esempio, ha valorizzato l'elevato numero di dosi ricavabili dalla cocaina e dall'hashish rinvenuti nella disponibilità dell'imputato in occasione di due distinti arresti);
Rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al settimo comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione effettiva, logica e congrua, ha ritenuto che l'indicazione del proprio fornitore in «Alex di Francavilla al mare» denoti un insufficiente livello di concretezza e, dunque, sia inidonea e fondare l'applicazione della circostanza attenuante invocata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il