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Ordinanza — n. 6792/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking new merit review on already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely requested a new merit review on issues already adequately examined by the lower court. Although the appellant argued for omitted statutory recognition of mitigating circumstances and excessive sentencing, the court found these arguments lacked novelty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, comma 2, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks a new appreciation of merit on points already sufficiently examined by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal new merit review exhaustion of grounds cassation procedure procedural inadmissibility attenuazione della pena gravità della pena caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.
Art. 363, comma 2, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAJ BENARD nato il 23/01/1978 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente Benard Ramaj deduce l'omesso riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata e il vizio di motivazione sul punto; Considerato il ricorso appare inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pagg. 2-3 quanto all'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, a pag. 3-4, quanto alla determinazione della pena);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobr