Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests merit review rather than legal error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Gagliano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued for a change in charged offenses and the application of necessity, the court found he merely requested a new factual assessment without challenging the legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant, while formally alleging legal violations, merely requests a new evaluation of the facts and merits without confronting the specific legal reasoning of the lower courts.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO GAETANO (ORA FLORA GAETANO A SEGUITO DI CAMBIAMENTO DEL COGNOME) nato a CATANIA il 18/12/1986 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Gaetano Gagliano, con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 341 bis, 337 cod. pen., in luogo degli artt. 612, 594 e 595 cod. pen., e, con il secondo motivo, la violazione di legge per effetto della mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen.;
Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno congruamente motivato in ordine agli elementi costitutivi dei delitti contestati e alla insussistenza dei presupposti applicativi della scriminante dello stato di necessità (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre