Italian Court dismisses appeal as specific arguments were not critically engaged with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Palmieri's appeal inadmissible due to the lack of specific engagement with the lower court's reasoning. Palmieri argued violations of specific penal code articles and sentencing principles but merely cited general jurisprudential doctrines without critiquing the actual motivation of the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility, resulting in a dismissal and an order for Palmieri to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, 62-bis c.p.; Specificità e critica della motivazione: I motivi di appello devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a enunciare principi giurisprudenziali generici.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI GIUSEPPE nato a CASERTA il 12/11/1986 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Giuseppe Palmieri, con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordina alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto aspecifici;
Rilevato, infatti, che il ricorrente con tali censure non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a proporre i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sui temi della determinazione del trattamento sanzionatorio e la concessione delle attenuanti generiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre