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Ordinanza — n. 6789/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely requests merit review without challenging the judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alina Nanagulova inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. Although the appellant alleged violations of law regarding the classification of crimes against public officials, the court found she failed to substantively confront the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it amounted to a request for a new merit review rather than a legitimate legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely requests a new assessment of the merits without formally challenging the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review request public official crimes procedural inadmissibility Cassation appeal reati contro la pubblica autorità reati violenti lesioni personali a minore

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANAGULOVA ALINA nato il 11/01/1998 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che la ricorrente Alina Nanagulova, con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di irrigtrAttafnenti) a pubblico ufficiale, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di lesioni volontarie aggravate a pubblico ufficiale, anziché quello di percosse;

Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto la ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobr