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Ordinanza — n. 6788/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address specific grounds and proposing alternative facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giorgio Antidormi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked motivation, contradicted official certificates, and violated drug trafficking laws, but the court found these were merely repetitions of previous grievances. The court rejected the appeal because the appellant did not specifically confront the lower court's reasoning and instead proposed an alternative version of the facts, which is not permitted in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specifically address the grounds of the contested judgment and instead proposes an alternative version of the facts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal alternative facts proposition failure specific confrontation repetition grievances Court of Cassation costi della perizia diritto a un difensore conformità alle norme tecniche

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTIDORMI GIORGIO nato a AVEZZANO il 29/01/1985 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Giorgio Antidormi deduce: con il primo motivo, la mancanza di motivazione rispetto alle censure formulate nell'atto di appello; con il secondo motivo, la contraddittorietà della sentenza impugnata con quanto risultante dalla certificazione del Sert di Avezzano depositata all'udienza del 19 marzo 2019; con il terzo motivo la contraddittorietà della motivazione con il verbale di perquisizione del 15 giugno 2018; con il quarto motivo, il vizio della motivazione in ordine alla finalità di spaccio e con il quinto l'inosservanza degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990;

Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, limitandosi a ribadire doglianze già svolte nei precedenti gradi di giudizio, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente e congruamente vagliato e disatteso tali censure con corretti argomenti giuridici; Rilevato che, peraltro, le censure dedotte si risolvono nella proposizione di una versione alternativa dei fatti, inammissibile nel giudizio di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ot