Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of factual correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Di Costanzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural errors regarding the date of the alleged crime and issues concerning recidivism and mitigating circumstances. The court rejected these claims as the date error was evident from the case files and the second ground was too generic to warrant cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic violations of law or lack of factual correlation are inadmissible when the facts are clear from the record and the appellant fails to provide specific grounds for re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO GIOVANNI nato a NAPOLI il 02/07/1960 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente Giovanni Di Costanzo deduce, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge processuale, per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe mutato la data delle condotte contestate a mezzo della correzione di errore materiale;
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009 - 01);
Ritenuto che nel caso di specie l'errore era agevolmente evincibile dalla lettura degli atti processuali; Rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e all'esclusione delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è generico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez.
U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207044); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i