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Ordinanza — n. 6786/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late and inadmissible due to failure to specifically address the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Michele Patalano inadmissible because it was submitted late, missing the statutory deadline by several days. Although the sole ground of appeal alleged a defect in the reasoning of the Rome Court of Appeal, the court found this argument inadmissible as it did not specifically confront the contested judgment but merely requested a new trial. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for filing or if the grounds do not specifically address the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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late appeal filing inadmissible cassation defect in reasoning specificity requirement procedural time limits Cassazione appeal costs and fine deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATALANO MICHELE nato a ROMA il 13/04/1963 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avvi alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato tardivamente da Michele Patalano, in data 13 maggio 2022, ancorché il termine per impugnare fosse scaduto in data 10 maggio 2022; Rilevato, peraltro, che l'unico motivo proposto, relativo all'asserito vizio della motivazione, è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la sentenza impugnata e si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire a un nuovo giudizio di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 202