Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests a new merit review without engaging with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Silvana Spinelli inadmissible and ordered her to pay procedural costs. Spinelli argued that the lower courts erred in finding her liable and excluded statutory mitigating circumstances, but failed to engage with the specific reasoning of the appellate and first-instance judgments. The court rejected these claims because the appellant merely requested a new assessment of the merits without confronting the actual motivation of the decisions under review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specifically confront the motivation of the challenged decisions and instead merely requests a new evaluation of the merits.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SILVANA nato a PESCARA il 28/06/1979 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il difensore di Silvana Spinelli, con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputata, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto la ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado; Rilevato che il secondo motivo è aspecifico, in quanto la ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione della causa di non punibilità e si limita a prospettare una lettura alternativa delle risultanze probatorie al fine di pervenire alla concessione delle attenuanti generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ott