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Ordinanza — n. 6783/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely requests a new factual assessment by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Foglietta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Foglietta argued that the lower court erred in excluding personal drug use, regarding cultivation methods, and applying a minor offense provision. The court rejected these claims because they did not challenge legal errors but instead asked the appellate court to re-evaluate the factual evidence, a power reserved exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a new assessment of the facts or a different evaluation of the evidence, as such matters fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual assessment court of first instance merit review Cassation powers motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIETTA ANDREA nato a PESCARA il 23/01/1972 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Andrea Foglietta deduce: con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della destinazione della sostanza stupefacente ad uso esclusivamente personale, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla coltivazione della sostanza, stante le modalità rudimentali della stessa, e, con il terzo, in riferimento all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

Considerato che i motivi sono inammissibilé, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione sul punto; Rilevato che, tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 o