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Ordinanza — n. 6781/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new merit review on subjective elements and the non-punishment cause, but the court found the first ground merely requested re-evaluation of already decided points and the second ground was too general to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds for cassation against the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a new merit review of points already adequately examined by the lower court or fails to specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds merit review prohibition non-punishment cause procedural costs esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3 della sentenza di merito); Ritenuto che il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
3 della sentenza di merito); Ritenuto che il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTE MARIO nato a TERAMO il 28/02/1967 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente Mario Di Sante deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Considerato il primo motivo ricorso appare inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliate con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pag. 3 della sentenza di merito); Ritenuto che il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. atteso che l'imputato è stato reiteratamente condannato per il reato di evasione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 otto