Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely requests merit review and ignores prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giancarlo Biecar inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new merit review regarding Facebook evidence and prescription issues, but the court found he failed to engage with the lower courts' reasoning. Consequently, the request was rejected because it amounted to a mere solicitation for a new factual assessment rather than a legitimate legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely requests a new appreciation of the merits without confronting the reasoning of the contested judgments.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIECAR GIANCARLO nato a TRIESTE il 29/12/1962 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente Giancarlo Biecar, con il primo motivo, deduce la violazione di legge per omessa considerazione del «decreto luogotenenziale del 1948» e, con il secondo motivo, la violazione di legge e "la distorsione illogica dei fatti", in punto di mancanza di adeguata prova dell'attribuibilità all'imputato delle espressioni comparse sul profilo facebook e, con il terzo motivo, l'intervenuta prescrizione all'atto della pronuncia della sentenza di appello;
Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno concordemente evidenziato i plurimi elementi probatori posti a fondamento dell'identificazione dell'imputato nell'autore delle espressioni minacciose per le quali si procede; Considerato che, a tacere dell'assoluta genericità della censura proposta dal ricorrente, i reati per cui si procede, in ragione degli atti interruttivi e delle cause di sospensione del corso della prescrizione intervenute si sarebbero prescritti in data 27 novembre 2022 e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7