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Ordinanza — n. 6779/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests a new merit review of facts and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fatmir Asslani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of the drug possession charge and criticized the sentencing, but the court found these arguments merely requested a re-evaluation of facts and penalties. The court ruled that such merit review is exclusively the domain of the trial judge, not the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or sentencing decisions, as these remain the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal merit review prohibition factual evaluation power sentencing discretion Cassation jurisdiction limits attenuazione della pena riesame dell'entità pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella
Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone
226074; Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASLLANI FATMIR nato il 12/04/1987 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente Fatmir Asslani deduce la violazione della legge penale, della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta di detenzione a fine di spaccio contestata; Considerato il motivo 'è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione;

Ritenuto che, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207044); Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche e all'eccessiva quantificazione della pena;

Considerato che anche questo motivo è inammissibile, in quanto sollecita la Corte di legittimità ad una nuova valutazione di merito, mediante confronto diretto con le risultanze probatorie del giudizio di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i