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Ordinanza — n. 6771/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely request merit review without specific factual confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Raviola and Scavone inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for legal violations regarding liability and sentencing, but the court found their arguments failed to specifically confront the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected because they amounted to a mere request for a new merit review rather than a substantive legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must specifically confront the reasoning of the contested judgment; generic requests for a new merit review without factual confrontation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merit review request specific confrontation requirement legal violation grounds court costs and fines circostanza attenuante reati contro la volontà popolare maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAVIOLA UMBERTO nato a TORINO il 19/02/1990 SCAVONE ALICE nato a TORINO il 13/04/1992 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; t. OSSERVA Rilevato che i ricorrenti Alice Scavone e Umberto Raviola, con il primo motivo, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità degli imputati Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto i ricorrenti, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limitano, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado;

Rilevato che i ricorrenti, con il secondo motivo, lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e al carattere eccessivo della pena inflitta, e il Raviola, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.; Considerato che anche tali motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una sollecitazione di un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il