Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally submitted it instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition, violating mandatory procedural rules. Although the defendant argued for a lack of motivation regarding non-punishment grounds, the Court focused on the formal defect of personal submission. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; Personal submission of cassation appeals is prohibited for defendants and must be done by qualified lawyers to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI ERVIS nato il 19/07/1988 avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di VERONA Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Ervis Mehmeti deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'asserita carenza di motivazione relativamente all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nella sentenza di applicazione della pena impugnata;
Rilevato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, è stato presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt.571 e 613 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ott