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Ordinanza — n. 6679/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6679/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6679/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMORTA MAURIZIO nato a GELA il 03/04/1996 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Maurizio Smorta ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 367 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 367 cod. pen; Ordinanza — n. 6679/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 367 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Parole chiave

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attenuazione della pena responsabilità scemata revisione della sentenza penale reato mancato momento del reato atto preparatorio non punibile

Disposizioni normative citate

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art. 367 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMORTA MAURIZIO nato a GELA il 03/04/1996 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Maurizio Smorta ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 367 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, poiché non solo articolato in punto di mero fatto rispetto alla decisione impugnata, ma anche sulla base di una ricostruzione congetturale negativa della vicenda oggetto di verifica processuale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 geFlnaio 2023 Il consigliere estensore Il Presi '-'te Orl illqni Angel stanzo i ;! ,‘ i p \ , \ 1, \ _. ) / -•— _ —/- LE POSITATA IN CAN 1.1,1:RIA 16 F B 2023 IL C.-\:(711 L