Ordinanza — n. 6674/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIBEL LOTFI nato il 03/05/1985 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ribadito la condanna di Guibel Lotfi in ordine ai reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (artt. 81, 337 e 341-bis cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione. Rilevato che entrambi il primo dei motivi dedotti si rivela improponibile perché articolato in punto di fatto e vertente in maniera diretta sul tema dell'accusa, mentre il secondo• è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione rinvenibile in sentenza sulla dinamica dei fatti e sull'intento (dolo) perseguito dall'imputato (v. pag. 2).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6674/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 337 e 341-bis cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione. Rilevato che entrambi il primo dei motivi dedotti si rivela improponibile perché articolato in punto di fatto e vertente in maniera diretta sul tema dell'accusa, mentre il secondo• è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione rinvenibile in sentenza sulla dinamica dei fatti e sull'intento (dolo) perseguito dall'imputato (v. pag. 2).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIBEL LOTFI nato il 03/05/1985 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ribadito la condanna di Guibel Lotfi in ordine ai reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (artt. 81, 337 e 341-bis cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione. Rilevato che entrambi il primo dei motivi dedotti si rivela improponibile perché articolato in punto di fatto e vertente in maniera diretta sul tema dell'accusa, mentre il secondo• è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione rinvenibile in sentenza sulla dinamica dei fatti e sull'intento (dolo) perseguito dall'imputato (v. pag. 2).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliere estensore Orlando dio A ---,T:7-- I " i i f FE 2523 ESI L1: (-.n 1