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Ordinanza — n. 6673/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6673/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6673/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRAVECCHIO PAOLO nato a CATANIA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di GENOVA-C1=Pgri~:t udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Paolo Barravecchio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 337, 582, 610 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6673/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 337, 582, 610 cod. pen.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale azione revocatoria fallimentare criminalità persistente cancellazione dall'albo avvocati reati contro i doveri di servizio azione penale privata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRAVECCHIO PAOLO nato a CATANIA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di GENOVA-C1=Pgri~:t udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Paolo Barravecchio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 337, 582, 610 cod. pen.

Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso (erronea applicazione della legge penale con riferimento alla liquidazione delle spese in favore della parte civile costituta e mancanza della motivazione in punto di responsabilità) ricorso non sono fra quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; il ricorso è d'altronde tardivo, essendo stato proposto il 5 agosto 2022 (termine utile per l'impugnazione: 30 luglio). Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 graio 2023 Il consiglier estensore Il Pres te Orl»d illni Angelo osjanzo F OSIT ;si \ 6 F 2023 RE ESni2.1.0 ì