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Ordinanza — n. 6670/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of argumentative support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint cassation appeals by Mittiga Zaccaria and Ati Achraf inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment confirming their eight-month prison sentences for crimes under Articles 99 and 385 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the sole ground raised was overly generic, alleging a non-existent defect in reasoning without any substantive argumentative support.

Regesto Legislator

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Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 368, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are overly generic and lack argumentative support, failing to demonstrate a violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection lack of argumentative support defect in reasoning penal code crimes motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 368, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MITTIGA ZACCARIA nato a TORINO il 07/06/1996 ATI ACHRAF nato il 03/12/1994 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; -- Rilevato che Mittiga Zaccaria e Ati Achraf hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando le pene loro inflitte in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione ciascuno.

Rilevato che l'unico motivo congiuntamente dedotto dai ricorrenti si rivela oltre modo generico, limitandosi ad allegare un peraltro insussistente vizio di motivazione, senza elementi argomentativi di supporto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglier estensore Il Pr dente Orlandooni n Ang Costanzo D E pos,ITA r