Cassation appeal dismissed for generic grounds and lack of merit regarding exemption from criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Recupero inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Recupero challenged the Second Instance Court's confirmation of his criminal responsibility for offenses under Articles 99 and 385 of the Penal Code, specifically arguing for an exemption under Article 131-bis. The court rejected this claim as the lower court provided sufficient reasoning, deeming the appeal's arguments generic, repetitive, and manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic, repetitive, and manifestly unfounded in the face of the sufficient reasoning provided by the court of first instance or second instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO SALVATORE nato a FURNARI il 03/10/1958 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; t Rilevato che Salvatore Recupero ha presentato ricorso per cassazione avverso pr,...&,-taceuusrmA l'indicata sentenza della Corte di appello di Messinà, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
Rilevato che l'unico motivo sostanziale dedotto con il ricorso, formalmente scomposto in due, si rivela sia generico per reiterazione sia manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglier estensore Il Prifiente Orlando Angeli tanzo D POSITATA , A di 6 FEB 02.3 lLC