Ordinanza — n. 6665/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Del Vecchio Alessandro nato a Laviano il 01.01.1956 avverso la sentenza del 12 luglio 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Del Vecchio Alessandro è manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la configurabiiità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e la responsabilità (i!el !..-e...-irutc (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); segnatamente, la Corte territoriale, nel condividere la valutazione del giudice di primo grado, ha evidenziato che - in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario allegato dalla difesa - non vi fosse motivo di dubitare dell'attendibilità della ricostruzione proposta dalla polizia giudiziaria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 6665/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e la responsabilità (i!el !..-e...-irutc (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); segnatamente, la Corte territoriale, nel condividere la valutazione del giudice di primo grado, ha evidenziato che - in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario allegato dalla difesa - non vi fosse motivo di dubitare dell'attendibilità della ricostruzione proposta dalla polizia giudiziaria;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Del Vecchio Alessandro nato a Laviano il 01.01.1956 avverso la sentenza del 12 luglio 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Del Vecchio Alessandro è manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la configurabiiità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e la responsabilità (i!el !..-e...-irutc (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); segnatamente, la Corte territoriale, nel condividere la valutazione del giudice di primo grado, ha evidenziato che - in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario allegato dalla difesa - non vi fosse motivo di dubitare dell'attendibilità della ricostruzione proposta dalla polizia giudiziaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2023 Il Consiglie e estensore Il Presi en