Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONADIO VINCENZO nato a MELFI il 01/10/1990 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Vincenzo Donadio ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Potenza, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 336 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 341-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita responsabilità per il reato in addebito (v. pag. 3); alla corretta qualificazione giuridica del fatto, con esclusione della prospettata ipotesi di reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (v. ancora pag. 3); al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

Generato dall'IA
violenza o minaccia contro le autorità reati violenti minaccia nel diritto penale sanzione disciplinare sanzione penale reati contro i doveri di servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 341-bis cod. pen
3); alla corretta qualificazione giuridica del fatto, con esclusione della prospettata ipotesi di reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
3); al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONADIO VINCENZO nato a MELFI il 01/10/1990 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Vincenzo Donadio ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Potenza, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 336 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita responsabilità per il reato in addebito (v. pag. 3); alla corretta qualificazione giuridica del fatto, con esclusione della prospettata ipotesi di reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (v. ancora pag. 3); al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 F Il consigliere estenso