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Ordinanza — n. 6661/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of supporting evidence for non-responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rosalia Caragliano inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant argued for acquittal based on a prior judgment, lack of responsibility from evidence, and generic mitigating circumstances, but failed to provide supporting documentation or substantive proof. The court rejected these claims as generic, unsupported, and contradicted by the detailed reasoning in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 386 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack supporting evidence, or contradict the reasoned findings of the lower court without new proof.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection lack of supporting evidence non bis in idem failure procedural costs award risarcimento per atto illecito riscossione di pene pecuniarie violazione dell'obbligo di fedeltà

Disposizioni normative citate

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Art. 386 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAGLIANO ROSALIA nato a NEW YORK( STATI UNITI AMERICA) il 27/09/1965 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Rosalia Caragliano ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'att. 386 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso si rivela generico, perché deducendo l'esistenza di precedente giudicato sul fatto (ne bis in idem) non fornisce alcuna dimostrazione a sostegno (copia sentenza o altra documentazione); parimenti generico si rivela il secondo, con cui si deduce che dagli elementi probatori acquisiti risulterebbe l'assenza di responsabilità dell'imputata; manifestamente infondato il terzo in tema di attenuanti generiche a fronte della congrua motivazione solta in sentenza (pag.

3) sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliere estensore j Il P