Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6660/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaint regarding excessive sentence length.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Leonardo Russo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Russo challenged the appellate court's sentence of seven months and ten days of imprisonment and a fine, arguing the penalty was excessive. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the lower court provided sufficient reasoning for the overall punitive treatment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 627 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded and lacks a reasonable basis in the reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded complaint excessive sentence argument procedural costs award sentencing proportionality review motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 627 c.p.p.
art. 627 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LEONARDO nato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Leonardo Russo ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che pronunciando in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen., ha provveduto alla rideterminazione della pena inflittagli nella misura di sette mesi e dieci giorni di reclusione e 140,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare, oltre che improponibile (limitandosi a lamentare l'eccessività della pena), manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (pag. 5-6 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consigli re E e estensore Il Presi