Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding lack of specific legal arguments on exemption and mitigation articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Roberto Tognon inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under Articles 99 and 385 of the Penal Code. Tognon argued for the application of exemption under Article 131-bis and mitigation under Article 62-bis, but the appellate court had already rejected these defenses with sound legal reasoning. The Supreme Court found the appeal's grounds generic and repetitive, noting that the first-instance and appellate judges had adequately addressed the lack of recognition for the cited exemptions and mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance and the appellate court with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOGNON ROBERTO nato a BORGOMANERO il 26/08/1968 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; /-7 Rilevato che Roberto Tognon ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis ed alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consig iere estensore Il P