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Ordinanza — n. 6655/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6655/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6655/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIO LUCA nato a CHIVASSO il 07/07/1987 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Luca Savio ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6655/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale sanzione disciplinare dell'avvocato ricusazione del pubblico ministero sanzioni penali differimento dell'esecuzione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a dedurre il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIO LUCA nato a CHIVASSO il 07/07/1987 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Luca Savio ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a dedurre il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presi t Or