Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims of minor gravity and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for non-punishability due to the minor gravity of the act, but the court found the removal from home detention was neither brief nor driven by urgent needs. Furthermore, the claim of repeated recidiva was rejected as the prior convictions were already accounted for as generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.: The court rejects appeals where the lower court has logically established the elements of theft and the removal from home detention was not brief or urgent, while prior convictions are deemed equivalent to generic mitigating circumstances rather than constituting repeated recidiva.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da De Pascalis Raffaele nato a Veglie il 05.06.1983 avverso la sentenza del 24 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e la responsabilità del prevenuto, risultando pienamente provato l'allontanamento dal luogo in cui si trovava ristretto agli arresti domiciliari;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione logica e coerente, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Più specificamente, il giudice di merito ha evidenziato che l'allontanamento non fosse stato né breve né determinato dalla necessità di provvedere ad esigenze improrogabili e impellenti e, pertanto, non potesse essere qualificato in termini di minima gravità; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, risultando per tabulas la sussistenza di precedenti sentenze di condanna idonee a integrare la recidiva reiterata, ritenuta - in ogni caso - equivalente alle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consigliere te